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Normativa di Riferimento

 

  • Legge 15.01.1992  n. 21 e s.m.i.
  • Legge Regionale del Lazio 26.10.1993  n. 58 e s.m.i.

L’iscrizione nel Ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del comune della licenza per l’esercizio taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Il Ruolo è articolato in due sezioni destinate all’iscrizione dei conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di:

  • Taxi
  • Noleggio

L’iscrizione al Ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:

  • sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
  • dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità del sostituto del dipendente per un tempo determinato.

Non è ammessa l’iscrizione in entrambe le sezioni del Ruolo provinciale ad eccezione dei conducenti dei natanti.

 

Esame di idoneità

La domanda di iscrizione deve contenere la richiesta di partecipazione all’esame e deve essere inoltrata (la documentazione richiesta deve essere in formato .pdf) esclusivamente all’indirizzo pec albieruoli@rm.legalmail.camcom.it  con il pagamento dei relativi diritti di segreteria e bolli.

L’esame dovrà essere sostenuto anche da coloro che intendano trasferire l’iscrizione da un altro ruolo provinciale. Solo per coloro che sono iscritti in altro Ruolo della Regione Lazio, l’esame è limitato ad accertare la conoscenza geografica e toponomastica del territorio della provincia di Roma (articolo 22 comma 6 L.R. 58/93).

L’elenco dei candidati idonei a sostenere l’esame suddiviso per seduta d’esame, nonché in ordine alfabetico, è pubblicato su questo sito (consulta la sezione Bandi). La convocazione agli esami avviene nello stretto rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda alla Camera di Commercio.

L’esame, che si sostiene davanti alla Commissione Provinciale, è costituito da una sola prova scritta, della durata di 30 minuti, con un questionario a risposta multipla, sulla base dei quesiti predisposti dalla Regione Lazio e reperibili sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La prova scritta si intende superata con esito favorevole qualora l’interessato risponda esattamente ad almeno il settanta per cento dei quesiti posti (ossia 18 risposte esatte su 25 quesiti).

Chi non abbia superato la prova d’esame può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa presentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria. La convocazione, sempre in ordine cronologico, non potrà comunque avvenire prima che siano decorsi almeno due mesi dalla precedente prova (articolo 19, comma 7, L.R. 58/1993).

 

Perfezionamento dell’iscrizione al Ruolo dei Conducenti dopo l’esame

Sostenuto l’esame con esito positivo, la procedura di iscrizione si perfeziona con la consegna presso gli sportelli camerali della Certificazione medica rilasciata, ai sensi del vigente articolo 17, comma 2, della LR 58/1993 e smi, da struttura sanitaria pubblica (settore medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008.

Il certificato, consegnato in originale, dovrà espressamente riportare che il soggetto:

  • Non sia consumatore abituale di droghe;
  • Non faccia abuso di alcool;
  • Non risulti affetto da malattia contagiosa;
  • Non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente.

Qualora il certificato non menzioni puntualmente le predette patologie, dovrà espressamente richiamare l’articolo 17 comma 2 della L.R. 58/1993 e s.m.i.

La consegna deve avvenire, previo appuntamento, presso gli sportelli, siti in Viale Oceano Indiano 19.

A tal proposito si comunica che è possibile prenotare l’appuntamento direttamente presso la piattaforma di gestione degli appuntamenti online della Camera di Commercio di Roma: https://appuntamenti.rm.camcom.it/. 

Per la consegna del certificato medico è prevista la compilazione di un apposito Modulo di Consegna (qualora il certificato non sia presentato dall’interessato, il predetto modulo deve essere corredato dal Modulo di Delega).

I modelli dovranno essere già compilati all’atto della consegna presso gli sportelli camerali.

All’atto della consegna del certificato medico in originale, avverrà l’iscrizione al Ruolo Conducenti con il rilascio della relativa ricevuta riportante il numero di iscrizione al Ruolo.

Non è previsto un rinnovo annuale dell’iscrizione e l’iscrizione non è soggetta a scadenza.

 

Progetto di Revisione Ruolo

La Camera di Commercio di Roma, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n.58/1993 e s.m.i., avvia, periodicamente, il Progetto di Revisione del Ruolo Conducenti con l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nello stesso Ruolo.
Nel momento in cui verrà avviato un nuovo Progetto di Revisione ne verrà data ampia informazione su questo sito.

Fonte Camera di Commercio di Roma: https://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html

Requisiti ruolo conducenti

1) Essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso all’interno della provincia di Roma (il domicilio dovrà essere comprovato con idonea documentazione);

2) Aver assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal giorno 1 gennaio 1994 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell’obbligo per 10 anni; per i nati dopo il 1952 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell’obbligo per 8 anni; anteriormente a tale data, va dimostrata la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni);

3) Aver compiuto l’età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

4) Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, cosi come previsto dall’art. 17 L.R 58/93 modificato dalla L.R. 9/2007. Il requisito di idoneità fisica deve essere dimostrato allegando alla domanda di iscrizione un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore di medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008 e deve riportare espressamente che il soggetto:

  • non sia consumatore abituale di droghe;
  • non faccia abuso di alcool;
  • non risulti affetto da malattia contagiosa;
  • non risulti affetto da malattia mentale da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.

Qualora il certificato non menzioni puntualmente tutte le patologie indicate dalla normativa deve specificatamente richiamare l’art. 17 comma 2 della L.R. 58/1993 e s.m.i. (o, in alternativa, l’art. 1 comma 1 della L.R. 9/2007).

5) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall’art. 17 comma 3 della L.R. 58/1993 modificato dall’art.1 comma 2 della L.R. 9/2007, ossia:

  • non avere riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3-4 della L. 20/02/1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
  • non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ) e successive modifiche;
  • non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, e octies del c.p.

6) Essere in possesso del requisito di abilitazione professionale (C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale oppure CQC per il trasporto di persone) rilasciato dalla Motorizzazione civile; 

7) Aver sostenuto con esito favorevole l’esame presso la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento Trasporti (ex Provincia di Roma).

Fonte Camera di Commercio: https://www.rm.camcom.it/pagina3414_requisiti-ruolo-conducenti.html

 

 

Esame idoneità iscrizione al ruolo taxi e Ncc

La Città metropolitana di Roma Capitale provvede – tramite bando pubblicato nel sito istituzionale, canale Avvisi e Bandi  all’indizione delle sessioni d’esame annuali.

Normativa di riferimento:

  • l. n. 21 del 1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  • d.lgs. 285 del 1992, Nuovo codice della strada e il d.p.r. n. 495 del 1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  • l. r. Lazio n. 58 del 1993, Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dalle ll.rr. del Lazio n. 32 del 1995 e n. 16 del 2003 e n. 7 del 2005;
  • l’art. 130 lett. i) della l.r.Lazio n. 14 del 1999, che prevede il conferimento alle provincie delle funzioni relative alla gestione delle commissioni di esame per l’accertamentodei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti a servizi  di trasporto pubblico non di linea, da istituirsi presso ogni provincia;
  • l’art. 20, comma 1 della l.r.Lazio n.58 del 1993 – come modificato dall’art. 14 della l.r.Lazio n. 7 del 2005 – il quale dispone ” che le commissioni per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all’articolo6, omma 3, della l.n.21 del 1992, sono costituite dalle provincie”.

Fonte Città Metropolitana Roma Capitale: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/mobilita/esame-idoneita-iscrizione-al-ruolo-taxi-ncc/

Taxi-Ncc: firmato il decreto che istituisce il Registro Elettronico Nazionale

Servirà a realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC
 
 
Taxi e Ncc

2 luglio 2024 – Firmato il decreto che istituisce il Registro informatico pubblico nazionale (RENT) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Servirà a realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull’intero territorio nazionale ed a consentire una efficiente regolazione del mercato.

Il RENT, che sarà accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, agli UMC e agli Organi di controllo, contiene gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.

È previsto per le imprese un termine di novanta giorni per l’iscrizione nel Registro, il quale, dopo le verifiche del ministero, sarà pienamente operativo tra centottanta giorni.  

Questo decreto si inserisce in un quadro complessivo e finalizzato a migliorare i servizi a vantaggio dei cittadini, così come più volte chiarito dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il decreto che definisce le modalità di attivazione del registro.

Fonte Ministero dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/taxi-ncc-firmato-il-decreto-che-istituisce-il-registro-elettronico-nazionale

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